Condominio e gatti: quali i diritti dei felini?

Conosciamo già, e da tempo, le leggi che tutelano e proteggono le colonie feline; sappiamo come abbiano diritto alla sterilizzazione da parte della ASL e quanto il loro diritto a occupare l’area che si sono scelte come habitat sia tutelato. Che succede, invece, se uno o più gatti randagi cominciano a dimorare nell’area del nostro condominio? Di che diritti godono? Esiste la possibilità che la legge consenta ai vostri condomini di scacciarli?

Condominio

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Per rispondere a queste domande prendiamo in prestito le parole di Ivan Meo, consulente giuridico di Condominioweb.

La buona notizia è che, tendenzialmente, i gatti sono tutelati dalla legge anche nelle aree private condominiali. La permanenza dei gatti in cortili, garage o giardini ed aree ospedaliere è legittima quanto la presenza degli uccelli sugli alberi; si richiede però, per escludere ogni sorta di disturbo per il condominio, che il loro numero sia tenuto sotto controllo attraverso la sterilizzazione e che gli animali siano nutriti con rispetto all’igiene.

Il concetto è stato reso chiaro nella sentenza n° 23693 del 30 settembre 2009. Alcuni abitanti di un super-condominio accusavano altri condomini dello stesso stabile di aver occupato senza autorizzazione degli spazi con dei rifugi destinati ai gatti randagi; chiedevano la rimozione dei rifugi e un ingente risarcimento. La loro richiesta è stata respinta in virtù della legge 281/91 (la stessa che tutela l’habitat delle colonie feline), l’assenza di norme che impediscano di accudire animali randagi e la non esistenza di abuso nell’utilizzo dello spazio condominiale.

Che dire allora delle delibere condominiali? Focale è il motivo della richiesta dell’allontanamento dei gatti.

Se il motivo è un pregiudizio nei confronti della razza felina, la richiesta non potrà mai essere considerata legittima.

Nel caso in cui i gatti siano indicati come fonte di danno per i beni comuni o dei singoli, è consentita a livello di legge la messa in atto di provvedimenti come la disposizione di una rete metallica circoscritta alla zona condominiale in cui si affollano i felini in tipologia e quantità proporzionate al pericolo la presenza dei felini reca in condominio. L’allontanamento può essere messo in atto, quindi, quando i mezzi di allontanamento sono rispettosi dell’amore per la natura e gli animali.

E se la motivazione della richiesta riguardasse ragioni di sicurezza della salute pubblica? In questo caso la richiesta è legittima ai sensi della Legge 281/1991 art. 2 comma 9, ma sta al servizio veterinario A.U.S.L. valutare l’effettiva esistenza di un rischio di salute pubblica e se davvero la presenza dei gatti sia incompatibile con la situazione che ha portato a presentare la richiesta.

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