Cani e gatti ammessi ovunque: un disegno di legge che apre tutte le porte agli animali
Quante volte è successo di voler portare Fido a cena fuori con noi, solo per vedersi sbarrato l’ingresso da un “Io non posso entrare”? E che dire degli edifici religiosi che, in pieno spirito cristiano, rifiutano l’ingresso ai nostri amici a quattro zampe? Ebbene, tutte queste tristi situazioni presto potrebbero non presentarsi più. Infatti, è in lavorazione un disegno di legge che apre tutte le porte agli animali. E non solo quelle di chiese o ristoranti.
Il disegno di legge in questione riguarda nello specifico cani e gatti domestici, e il loro ingresso all’interno degli esercizi pubblici. Esso porta la firma di Francesca Prestipino, membro della direzione nazionale del Pd, e di Stefania Pezzopane, che appartiene alla stessa schiera politica.
Quali sono, dunque, le novità proposte? Cosa può offrire un disegno di legge che apre tutte le porte agli animali?
In primo piano, sicuramente, c’è la possibilità di accesso a locali pubblici o privati aperti al pubblico, mezzi di trasporto di tipo pubblico, nonché uffici pubblici, strutture residenziali, scuole e luoghi di culto.
Ciò include anche i condomini. Il disegno di legge contiene l’impossibilità a inserire nei regolamenti condominiali “disposizioni che, in qualunque modo, limitino il diritto di ciascun condomino a possedere o a detenere un animale familiare”.
Ma non finisce qui. Vengono trattate anche le disposizioni sulla sorte dell’animale domestico soggetto a divorzio o separazione dei coniugi, o morte del “guardiano umano”.
Qualora una coppia arrivi al divorzio, starà al giudice preposto per l’occasione assegnare l’affidamento degli animali, o consentire un affidamento condiviso.
Invece, in caso di morte dell’adottante, toccherà agli eredi provvedere al quattrozampe del defunto. Qualora non fosse possibile, ci si rivolgerà a enti o singoli adatti a prendersene cura.
La formulazione estesa è espressa nel paragrafo seguente, pubblicato su.
In caso di decesso del proprietario o del detentore di un animale familiare, il curatore, previo assenso dell’erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, ne attribuisce la custodia temporanea, fino alla devoluzione definitiva, all’onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta potendo garantire il suo benessere. In mancanza di accordo, decide il tribunale che provvede, altresì, sentiti gli enti e le associazioni individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute.
Il testo è comunque consultabile nella sua interezza a questo link.