La legislazione a favore delle colonie feline
C’è parecchio scetticismo tra gli animalisti in merito all’efficacia delle leggi a protezione degli animali e in particolare dei gatti liberi, privi dello status di “animale di proprietà”. Quello che è importante conoscere per un qualsiasi volontario o comunque persona interessata al benessere dei gatti liberi e di colonia è, a prescindere da quanto si creda nella funzionalità della legislazione, a cosa i nostri amici a quattro zampe hanno diritto per legge.
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Può essere interessante essere al corrente del fatto che già dal 1934, col Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265, relativo alle Leggi Sanitarie, l’articolo 146 proclama che: “chiunque, non essendo farmacista o commerciante di prodotti chimici, di droghe e di colori, fabbrica, detiene per vendere, vende o in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila.” Ne consegue che, dal momento che è improbabile che tutti gli avvelenatori di gatti e cani siano farmacisti o commercianti dei prodotti sopra descritti, una buona parte di codesti avvelenatori è incriminabile.
Risale al 1954 il Decreto del Presidente della Repubblica contenente il Regolamento di polizia veterinaria secondo cui i gatti liberi possono essere catturati dall’autorità sanitaria solo se presentano manifestazioni di infezione rabbica. Un vantaggio non da poco poter citare questo Decreto quando ci si trova minacciati da qualche zoofobo ignaro delle possibili conseguenze delle sue minacce contro i gatti liberi.
Proseguendo cronologicamente, ci si imbatte poi nel Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1979 n.150. L’articolo 3 recita: “E’ attribuita ai comuni, singoli o associati ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del DPR 24 luglio 1977 n.616, la funzione esercitata dall’Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico“. Questo può tornare utile nel momento in cui un comune si mostra negligente nel sorvegliare su maltrattamenti animali.
Viaggiando fino al 1991 arriviamo poi alla LEGGE 14 agosto 1991, n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. Contiene diversi articoli di interesse, che riportiamo qui.
1. “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.“
2. comma 7 “È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.“
2. comma 8 “I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.” Se l’ASL interviene fornendo tutela ufficiale e sterilizzazione, la comunità di gatti liberi è in qualche modo ufficializzata. La sterilizzazione va richiesta all’ASL competente del territorio con una segnalazione scritta e viene poi effettuata gratuitamente dagli ufficiali veterinari.L’ufficiale veterinario non è però tenuto a provvedere alla cattura e alla degenza, per cui si può invece richiedere l’aiuto dell’ASL o delle associazioni protezioniste. A sterilizzazione completata i gatti vengono immessi nuovamente sul territorio. Ulteriori informazioni sul controllo demografico dei gatti liberi sono contenute nelle leggi regionali sul randagismo.
2. comma 9 “I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.”
2. comma 10 “Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.” Nello specifico l’associazione stipula con l’ASL competente o con l’assessorato regionale alla Sanità un accordo scritto ed ottiene tesserini di riconoscimento che identificano i volontari come autorizzati a nutrire e accudire la colonia, protette da angherie di cittadini zoofobi.
Chiudiamo questo breve excursus in merito alle leggi pro colonie feline con una specifica riguardante le associazioni. E’ importante ricordare che le associazioni protezioniste non sono né soggetti pubblici né organi di polizia giudiziaria perciò possono effettuare controlli e ispezioni coi propri volontari solo se se accompagnati da ufficiali ASL, delegati del Comune o agenti di polizia giudiziaria.
Ma quanto sono giuste le leggi che tutelano gli animali in Italia? Qui trovate la nostra analisi.