Obbligo di soccorrere gli animali incidentati: ecco cosa dice la legge
In Italia, è già dal 2010 che vige l’obbligo di soccorrere gli animali incidentati. Lo stabilisce il Codice della Strada, noto agli addetti ai lavori come Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992, e nello specifico l’art. 189 comma 9 bis. Tuttavia, purtroppo, non è scontato comprendere come funziona l’obbligo di soccorrere gli animali incidentati. Nell’articolo 189 ci sono dettagli a cui vale la pena di fare attenzione.
L’articolo 189 comma 9 bis è così formulato.
L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 ad euro 1.658. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 331.
A rafforzare tutto ciò, c’è anche il decreto attuativo del ministero dei Trasporti del 27 novembre 2012 secondo cui è obbligatorio soccorrere un animale investito.
Leggendo però con attenzione il comma 9 bis, diventa chiaro che questo obbligo riguarda soltanto alcune categorie di animali. Nello specifico gli animali ritenuti “da compagnia” dalla legge, ovvero cani e gatti, da reddito, cioè di allevamento o di pregio economico, o infine protetti, come la fauna selvatica.
Chiarito questo, come funziona l’obbligo di soccorrere gli animali incidentati, nello specifico?
Per prima cosa, tale obbligo riguarda solamente chi ha provocato l’incidente o chi ne è rimasto coinvolto pur senza esserne responsabile.
Più specificatamente, “porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno” significa contattare un veterinario e una Forza di Polizia. Ci si riferisce, quindi, ai Carabinieri forestali, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alle Polizie di competenza della zona, ai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, ai Centri di recupero fauna selvatica o allo studio medico veterinario più vicino al luogo. In ogni caso, rientra nell’obbligo prescritto attendere l’arrivo dei soccorsi.